TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 30.
(Fondo di perequazione).
Art. 2.
(Fondo perequativo).

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo.

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2008, un apposito


Pag. 27
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
(Ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni del personale supplente della scuola).
        1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 è attribuita al Servizio centrale per il sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze la competenza all'ordinazione dei pagamenti, mediante ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché di quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. Con le stesse modalità è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.
 
Art. 4.
(Finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica).
        1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a

Pag. 28
  sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, adottati secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate, sono recuperate e riassegnate alle medesime regioni le somme, non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante i progetti di finanza previsti dal capo III del titolo III della parte II del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica, particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di eseguire la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto o in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli enti locali interessati possono avvalersi dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
 
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).
        1. All'articolo 11-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «con il Ministro della pubblica istruzione» e le parole: «nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» sono soppresse e,

Pag. 29
  dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con lo stesso obiettivo di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, predispone uno specifico programma di iniziative da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».